Cosa sono i DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I Dispositivi di Protezione Individuale, detti in maniera abbreviata DPI, consistono in tutte quelle attrezzature utili a proteggere i professionisti a lavoro.

Si tratta di tutte quelle strumentazioni che un lavoratore indossa, mentre svolge le sue regolari mansioni, per evitare di correre rischi che ne minaccino salute e sicurezza.

Attenzione però! Non tutti gli indumenti da lavoro sono da considerare Dispositivi di Protezione Individuale e infatti, per avere l’obbligo di indossare uno qualunque di questi dispositivi, un professionista deve svolgere una professione che lo espone a rischi.

NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

  • Gli indumenti da lavoro generici;
  • I sistemi di salvataggio presenti su navi e aerei;
  • Gli strumenti di protezione individuale utilizzati da chi si occupa del mantenimento dell’ordine pubblico;
  • I mezzi di salvataggio;
  • I rilevatori di gas;
  • Le attrezzature di protezione presenti sui mezzi di trasporto da strada.

E’ sostanzialmente per questo che prima di adottare misure di questo tipo va effettuata una valutazione dei pericoli legati a quel tipo di mansione e, solo dopo averne accertato il bisogno, spetta al datore di lavoro scegliere di quali DPI munire il suo team di professionisti.

Bisogna considerare infatti che chi gestisce un’azienda è tenuto ad organizzarla in modo che ogni lavoratore risulti tutelato e protetto da eventuali rischi e il lavoratore, dal suo canto, è obbligato all’utilizzo dei DPI messi a sua disposizione.

Quali requisiti posseggono i Dispositivi di Protezione Individuale?

Qualunque dispositivo di sicurezza deve tenere conto delle esigenze ergonomiche di chi le indossa, deve essere in linea con gli standard previsti dalla normativa europea e deve fungere da strumento che abbatta la percentuale di rischio a cui il lavoratore è esposto.

I DPI devono garantire funzionalità, sicurezza, protezione, comodità e solidità a chi li indossa e devono possedere un’etichettatura completa di informazioni relative a:

  1. Marchio CE;
  2. Nome del produttore;
  3. Codice dell’articolo;
  4. Classe di protezione;
  5. Norma europea relativa.

A completamento di queste informazioni, ogni Dispositivo di Protezione Individuale deve essere accompagnato dalle istruzioni relative al suo corretto uso, rette dalla direttiva 89/686/CEE recepita in Italia con il D. Lgs. 475 del 1992.

Le categorie dei Dispositivi di Protezione Individuale.

A seconda delle destinazioni di utilizzo, i DPI si classificano in tre diverse categorie:

  1. Prima categoria: attrezzature di protezione per i lavoratori sottoposti a rischi minimi e che, pertanto, possono stabilire in autonomia il grado di protezione necessario dal rischio stesso. Tutte le strumentazioni di questa prima categoria devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore e siglate con marcatura CE.
  2. Seconda categoria: rientrano in questa area i Dispositivi di Protezione Individuale per i quali il produttore è tenuto a verificarne la conformità sottoponendola all’Organismo Notificato. La verifica avviene su un dispositivo identico al DPI originale che, se ritenuto conforme, viene marchiato dal produttore solo dopo aver ricevuto l’attestato di certificazione CE da parte dell’Organismo Notificato.
  3. Terza categoria: rientrano in questa ultima categoria i DPI salvavita, utili a proteggere chi lavora da rischi mortali come possono essere, ad esempio, l’esposizione all’amianto per un lungo termine o il rischio di caduta da impalcature e simili.